Decadenza, rinuncia, interruzione degli studi

Decadenza
Gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione per otto anni accademici consecutivi ovvero coloro i quali pur avendo rinnovato l'iscrizione ad un corso di studi nella qualità di fuori corso, non abbiano sostenuto anche con esito negativo esami per lo stesso numero di anni accademici, incorrono nella decadenza dalla qualità di studente.
Per gli studenti lavoratori il limite di cui al precedente comma è elevato del 50%.
La decadenza dalla qualità di studente comporta la cancellazione di tutti gli atti di carriera scolastica compiuti. La decadenza non riguarda gli studenti che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito del solo esame di laurea/diploma. La decadenza si interrompe quando lo studente ottiene il passaggio ad altro corso di studio prima di essere incorso nella decadenza.
Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti e cancellati. Tali certificati devono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente e sugli effetti da essa prodotti.
Lo studente decaduto, ove previsto, può riprendere il suo percorso formativo in uno dei corsi attivati dall'ateneo e la struttura didattica competente provvederà all'eventuale riconoscimento degli esami superati o dei CFU acquisiti nella precedente carriera, determinando inoltre l'anno di ammissione al corso di studio.
 
Lo studente decaduto non potrà chiedere la restituzione dei contributi versati, né dovrà regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse relative all’ultimo anno di iscrizione (dovrà essere in regola con il pagamento dei contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti all’ultimo anno di iscrizione).

Rinuncia
Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi intrapresi presentando la relativa istanza scritta senza con ciò poter chiedere la restituzione dei contributi versati, né dover regolarizzare eventuali posizioni debitorie pregresse relative all’ultimo anno di iscrizione (dovrà essere in regola con il pagamento dei contributi universitari relativi agli anni accademici precedenti all’ultimo anno di iscrizione). Lo studente che abbia rinunciato può ottenere certificati relativi alla carriera percorsa, integrati dalla annotazione attestante che essa è priva di efficacia per effetto della rinuncia stessa.
La domanda, redatta nei precisi termini di cui sopra, in bollo da euro 16.00 e rivolta al Rettore, deve essere accompagnata dal libretto di iscrizione e da una dichiarazione dell'Ufficio Diritto allo Studio dell'EDIS attestante la regolarità della propria posizione amministrativa nei confronti dell'Ente stesso.
Ove previsto, lo studente che ha rinunciato agli studi, qualora intenda iscriversi nuovamente, potrà farlo immatricolandosi ex-novo ad uno dei corsi attivati dall'ateneo (l'iscrizione non potrà perfezionarsi per più di due volte per lo stesso corso di studio). La struttura didattica competente provvederà all'eventuale riconoscimento degli esami superati o dei CFU acquisiti nella precedente carriera, determinando inoltre l'anno di ammissione al corso di studio.
 

Interruzione
Gli studenti che - interrotti gli studi senza essere incorsi nella decadenza - intendano riprenderli, sia per proseguire gli studi stessi, sia per passare ad altro corso di studio, facendo valere la vecchia iscrizione ai fini di una eventuale abbreviazione sono tenuti a richiedere la ricognizione ed a pagare la tassa prevista per l'interruzione degli studi.